| Straordinario:
solo oltre l’orario normale
Il sole 24 ore
Il
decreto legislativo 276/2003 modifica in modo significativo la gestione
del lavoro supplementare nel lavoro a tempo parziale. Ma le definizioni
contenute nell'articolo 1, anche se dettate dal necessario coordinamento
con il decreto legislativo 66/2003, comportano indirettamente una
diversa qualificazione del lavoro supplementare e del lavoro straordinario
a seconda di come si svolge il rapporto. Il lavoro supplementare
nel contratto a tempo parziale è infatti «il lavoro
corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario
concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno»
e cioè entro le 40 ore. Il lavoro straordinario, con la scomparsa
del riferimento «alle giornate di attività lavorativa»
contenuta nella precedente versione del decreto, (articolo 3, comma
5) può essere, salvo diversa previsione dei contratti collettivi,
solo quello definito dall'articolo 5 del decreto legislativo 66/2003:
cioè, la prestazione lavorativa svolta oltre l'orario normale
e cioè oltre le 40 ore settimanali. Queste considerazioni,
che emergono dalla interpretazione letterale del provvedimento,
possono comportare una diversa qualificazione delle prestazioni
(supplementare o straordinaria) rispetto alla disciplina precedente.
Il caso più evidente è quando la prestazione viene
resa solo in alcuni giorni nella settimana, per esempio otto ore
il lunedì, otto il mercoledì e otto il venerdì.
Questa prestazione è stata sempre considerata "part
time verticale" e un'eventuale ora richiesta in più
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì era
considerata come straordinario. Le nuove definizioni contenute nel
decreto legislativo e i rimandi al decreto legislativo 66/2003 rendono
legittimi i dubbi che queste definizioni siano ancora valide. Probabilmente
non è esatto che possa essere considerato "part time
verticale" dal momento che per part time verticale si intende
quello «in relazione al quale risulti previsto che l'attività
lavorativa sia svolta a tempo pieno». Dal momento che non
esiste più una definizione legislativa di "tempo pieno
giornaliero" ma solo di "tempo pieno settimanale",
lavorare otto ore al giorno non significa lavorare a tempo pieno,
se non si lavora almeno 40 ore alla settimana. Il ministero del
Lavoro sembra ritenere possibile tale situazione quando prevede,
nella circolare n.9, che le prestazioni di lavoro supplementare
sono possibili, oltre che nel part time orizzontale anche nel part
time verticale o misto «tutte le volte che la prestazione
pattuita sia inferiore all'orario normale». Quindi, una prestazione
verticale o mista può anche prevedere una prestazione non
"a tempo pieno". Al riguardo potrebbe anche intervenire
la contrattazione collettiva. La circolare del Lavoro prevede infatti
che «per l' individuazione di orario normale giornaliero la
contrattazione collettiva potrà dettare una definizione specifica
di tale orario che, ovviamente, avrà valore solo ai fini
del lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale». In ogni
caso, sembra logico considerare l'ora in più richiesta nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì come
supplementare (perché compresa tra l'orario concordato e
il tempo pieno) e non straordinario, perché non superiore
all'orario normale settimanale. Questo risulta confermato anche
dalla circolare del ministero, dove si afferma che «il ricorso
al lavoro straordinario sarà possibile solo ove il tempo
pieno settimanale sia stato raggiunto. In caso contrario la variazione
in aumento dell'orario potrà essere gestita mediante il ricorso
a clausole elastiche ovvero mediante il ricorso al lavoro supplementare».
Il ministero ha poi precisato che, in caso di superamento dei limiti
consentiti al lavoro supplementare (non più fissate dalla
norma, ma stabilite solo dalla contrattazione collettiva), lwe «conseguenze»
non devono essere di natura necessariamente economica (per esempio
riposi compensativi). In presenza della regolamentazione collettiva,
infine, non è necessario il consenso al lavoro supplementare
da parte del lavoratore. L'eventuale rifiuto non può integrare
un giustificato motivo di licenziamento, ma può acquisire
rilevanza disciplinare. Il consenso è invece necessario in
caso di mancanza di regolamentazione collettiva ed in questo caso
il rifiuto non costituisce un fatto disciplinarmente rilevante.
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