| Riscatto
del lavoro parasubordinato
I
lavoratori parasubordinati hanno la facoltà di riscattare
i periodi di lavoro svolti, per collaborazioni coordinate e continuative,
precedentemente all'istituzione della Gestione separata (1996).
REQUISITI
È possibile riscattare
fino ad un massimo di cinque anni a condizione che per detti periodi
non risulti alcuna forma di copertura contributiva. L'onere di riscatto
è a completo carico dell'interessato. Il rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa deve risultare da documenti aventi data
certa.
LA DOMANDA
Per ottenere il riscatto l'interessato
o i suoi superstiti possono fare domanda agli uffici dell'INPS,
in qualsiasi momento. I periodi da riscattare devono essere provati
con documenti aventi data certa, con dichiarazioni, attestazioni
e con tutti quei documenti che sono stati redatti all'epoca dello
svolgimento dell'attività lavorativa, i quali possano provare
l'esistenza del rapporto di collaborazione, la durata ed i compensi
percepiti dal richiedente (contratto, dichiarazione dei redditi
ecc.).
È possibile allegare alla domanda di riscatto anche una dichiarazione
resa ora per allora, solo nel caso in cui la stessa sia rilasciata
da pubbliche Amministrazioni e sia sottoscritta da un loro funzionario
responsabile.
L'IMPORTO
L'importo è calcolato
dall'INPS sulla base dei compensi percepiti nei periodi oggetto
del riscatto e rivalutato applicando la variazione dell'indice ISTAT.
Se non è possibile dimostrare l'ammontare dei compensi, l'onere
di riscatto è calcolato in base al reddito minimo stabilito
per i commercianti. L'INPS invia al domicilio del richiedente la
comunicazione della somma da pagare e un bollettino di conto corrente
postale. L'interessato ha 60 giorni di tempo, dalla comunicazione,
per versare l'importo stabilito.
Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione
oppure rateizzato per un massimo di cinque anni (60 rate mensili
di importo uguale).
Se non si paga o si paga in ritardo
- il mancato versamento, nei
termini assegnati dall'INPS, viene considerato come rinuncia alla
domanda e ne comporta la decadenza;
- il tardivo pagamento può essere considerato, a richiesta,
come una nuova domanda di riscatto.
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