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Decolla
il lavoro «a chiamata»
L'indennità di disponibilità
fissata al 20% della retribuzione. Subito applicabile ai disoccupati
sotto i 25 anni e agli iscritti nelle liste di mobilità.
di Maria Rosa Gheido da “Il
Sole 24 ore”
Il
cammino di attuazione della riforma del mercato del lavoro continua
con il varo di due decreti del ministero del Lavoro: il primo fissa
l'indennità di disponibilità da riconoscere al lavoratore
che accetta le modalità del lavoro "a chiamata";
il secondo decreto fissa invece l'indennità di disponibilità
per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di
somministrazione (si vedano i testi a parte). Il primo decreto consente
di attivare la nuova tipologia di lavoro introdotta dalla legge
30/03 e dal relativo decreto di attuazione, il decreto legislativo
276/03, che all'articolo 33 e seguenti disciplina il lavoro intermittente
o "a chiamata".
Questa forma di lavoro è,
peraltro, strutturata secondo due tipologie: la prima contraddistinta
dalla disponibilità del lavoratore a rispondere alla chiamata
del datore di lavoro, lo svolgimento di prestazioni a carattere
discontinuo, ricevendone in cambio un'indennità; l'altra,
che non prevede l'obbligo, per il lavoratore, di rispondere alla
chiamata del datore di lavoro, e non avendo quindi titolo a percepire
l'indennità. L'articolo 36 del Dlgs 276 demanda ai contratti
collettivi il compito di stabilire la misura dell'indennità
che non potrà, comunque, essere inferiore alla misura prevista
e aggiornata periodicamente, con decreto del Lavoro, sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative
sul piano nazionale. Il decreto - firmato dal ministro Roberto Maroni
il 10 marzo e ora in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta
Ufficiale» - stabilisce al 20% la misura della retribuzione
prevista dal Ccnl applicato.
Il provvedimento precisa che la
retribuzione da prendere come base di tale misura è costituita
da minimo tabellare, indennità di contingenza, elemento autonomo
della retribuzione e ratei di mensilità aggiuntivi. Sull'importo
dell'indennità mensile di disponibilità, che è
divisibile in quote orarie, sono dovuti i contributi senza necessità
di adeguamento ai minimali retributivi. Durante i periodi di attesa
non matura, per il lavoratore intermittente, alcun altro diritto
riconducibile alla qualifica di subordinato che non sia il diritto
all'indennità di disponibilità. I contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale debbono, però,
stabilire quali prestazioni possono essere oggetto di questa forma
contrattuale.
In mancanza, e solo in via provvisoriamente
sostitutiva, potrà provvedere il ministro del Lavoro con
un decreto da emanare dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore
del Dlgs 276/03. Ora che è nota la misura dell'indennità
di disponibilità, è comunque possibile avviare contratti
di lavoro intermittente con persone disoccupate d'età inferiore
a 25 anni e con iscritti nelle liste di mobilità d'età
superiore a 45 anni. I datori non possono attivare questa tipologia
contrattuale per la sostituzione di lavoratori in sciopero, in caso
di licenziamento collettivo avvenuto nei sei mesi precedenti di
lavoratori adibiti alle stesse mansioni alle quali si riferisce
il contratto di lavoro. E ancora: in unità produttive nelle
quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale,
che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce
il contratto di lavoro intermittente e, di norma, quando non sia
stata effettuata la valutazione dei rischi secondo il Dlgs 626/94.
Il contratto di lavoro intermittente
deve essere stipulato in forma scritta. Ai fini della prova, il
lavoratore che s'impegna a rispondere alla chiamata del datore di
lavoro è tenuto a informare tempestivamente il datore di
lavoro degli eventuali impedimenti, specificandone la durata, durante
la quale non matura il diritto all'indennità. Il secondo
decreto ministeriale, anch'esso in attesa di pubblicazione sulla
«Gazzetta Ufficiale», stabilisce in 350,00 euro l'indennità
di disponibilità che l'agenzia di somministrazione di manodopera
deve corrispondere al lavoratore assunto a tempo indeterminato,
nei periodi di mancata assegnazione a un datore di lavoro utilizzatore.
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